Home Attualità Il principio di autodeterminazione dei popoli nel diritto internazionale
Il principio di autodeterminazione dei popoli nel diritto internazionale

Il principio di autodeterminazione dei popoli nel diritto internazionale

1.62K
0

“Autodeterminazione dei popoli”. Menzionato nell’art.1 paragrafo 2 della Carta delle Nazioni Unite (1945), esso costituisce un principio di diritto internazionale politicamente strumentalizzato e spesso erroneamente impiegato. Considerato acquisito sul piano consuetudinario, il suo contenuto normativo è il frutto di contributi giurisprudenziali e prassi successive. La proliferazione, l’affermazione e la conseguente accettazione da parte della comunità internazionale di qualsivoglia istanza autonomista e rivendicazione secessionista non prescinde da suddetto istituto dell’autodeterminazione quale suprema fonte di legittimazione; il tutto, mosso specificatamente da minoranze o comunità dalle distinte conformità caratteristiche facenti parte di realtà statuali multietniche e plurilinguistiche. Questo è esattamente ciò che è avvenuto, concernente il continente europeo, per la Scozia in passato ed è ciò che avviene per pretese indipendentiste della Catalogna oggigiorno.
Eccezion fatta, storicamente, all’ambito nel quale l’istituto fu pensato e per il quale trovò diretta applicazione – grazie all’Assemblea Generale ONU – quello della decolonizzazione, il principio era da applicarsi alle relazioni internazionali tra stati sovrani; l’autodeterminazione non può derogare un altro fondamentale principio del diritto internazionale, relativo all’integrità territoriale degli Stati, e non può di conseguenza esser chiamato in causa impropriamente per rivendicazioni da parte di comunità dalla pur evidente connotazione identitaria. Oltre ai popolo sottoposti a dominazione coloniale, l’istituto entra in gioco solo nel caso in cui A) uno stato è territorialmente e militarmente occupato da una potenza straniera o B) ad una minoranza oppressa è preclusa l’effettiva partecipazione alla vita politica dello Stato. Non pochi i nodi giuridici da sciogliere riguardanti l’ultimo punto, in relazione ai beneficiari di tali diritto. D’altronde si tratta di un concetto, l’autodeterminazione di un popolo, dalla complessa e precipua esplicitazione. Un Popolo può esser considerato, infatti, un concetto storico-sociale, a base culturale e con profonde implicazioni politiche; è un agglomerato sociale che si riconosce in un determinato assetto sociale ed istituzionale, legittimando di conseguenza una autorità sovrana. Popolo differisce da Nazione, concetto ideologico-politico-culturale.
Ora: non sussistendo le fattispecie sovra menzionate, se ne desume l’inapplicabilità del principio internazionale al caso catalano; ed è alla luce dell’ordinamento costituzionale interno che devono essere oculatamente valutate le pretese indipendentiste avanzate. Le misure adottate ed intraprese dal Governo di Madrid, dunque, in conformità con i dettami costituzionali e con il pronunciamento del Tribunale Costituzionale, il dispiegamento di un ingente quantitativo di forze dell’ordine, costituiscono il sovrano esercizio legittimo dell’uso della forza contro una comunità autonoma – che nonostante goda già di un elevato grado di autonomia – che attenta alla Costituzione, alla sovranità ed all’integrità territoriale territoriale. Le autorità catalane erano ben consapevoli delle conseguenze legali delle proprie azioni, ed i diritti da loro rivendicati non possono considerarsi assoluti, bensì esercitati in una più ampia cornice di pacifica e prospera convivenza – non mettendo in discussioni gli errori e le corresponsabilità di entrambi le parti ad un escalation pericolosa. In generale, dovesse esser considerata legittima la consultazione referendaria e l’esito che ne uscisse – e così non sarà visti i pronunciamenti negativi della comunità internazionale, tra cui i vertici europei che hanno affermato come l’attentato alla costituzione di uno Stato membro equivale ad un attentato allo stato di diritto dell’intera Unione – potrebbe essere scatenato un pericoloso effetto domino che porterebbe alla fine degli Stati-Nazione come da noi conosciuti; se la Catalogna sì, perchè la Scozia, le Fiandre, Sardegna/Corsica no? Della balcanizzazione dell’Europa meridionale, l’indebolimento complessivo del continente, potrebbero beneficiarne tanto attori interni quanto esterni.