di Irene Piccolo
Due mesi fa, il 23 ottobre è stato l’ennesimo compleanno di Salvatore Girone passato ai domiciliari a New Delhi. Per quanto, come molti fanno notare, il luogo di custodia non sia il peggior carcere indiano, ma una dépendance della nostra ambasciata, direi che questo poco conta. Il diritto umano da tutelare è il non subire un’ingiusta detenzione. Punto. E non il diritto a non subire un’ingiusta detenzione in un luogo disagiato. Il luogo disagiato può essere un’aggravante della violazione e in certi casi costituire violazione in sé.
Una detenzione, quando è ingiusta, è ingiusta sempre. Indipendentemente dal luogo in cui avviene.
Mi si potrebbe obiettare che il processo non è stato ancora fatto e quindi non posso sapere se è ingiusta o meno. Che parlo per partigianeria. Mi oppongo all’obiezione citandovi un altro diritto umano tutelato dal diritto, nazionale e internazionale: la ragionevole durata del processo. Nel momento in cui questa non viene garantita ne nascono altre conseguenze, tra cui: la custodia cautelare cui sono sottoposti gli imputati diviene ingiusta, se protratta nel tempo.
Non lo dico solo io. Anche l’Alto Commissario ONU per i diritti umani, Navi Pillay (che per intenderci è stato Presidente del Tribunale internazionale sui crimini commessi in Ruanda, che vi ho raccontato nel precedente articolo, quindi di diritti umani direi che ne capisce!), ha espressamente palesato la sua preoccupazione per la violazione dei diritti dei marò, in particolare per la protratta detenzione senza neppure un capo di imputazione.
Anche l’ordinamento italiano considera la custodia cautelare come qualcosa di eccezionale. Tant’è che di norma, il principio di presunzione di innocenza (garantito dalla nostra Costituzione) impone che nessuno debba finire in carcere se non perché condannato da una sentenza passata in giudicato (cioè, per essere semplici, divenuta definitiva e inappellabile). Poi vi sono i casi – eccezioni – in cui è prevista la custodia cautelare, e cioè quando vi sia:
pericolo di reiterazione del reato;
pericolo di fuga;
pericolo di inquinamento delle prove.
E solo in pochissimi casi la custodia cautelare, in carcere (ad es. nel caso del 416-bis, associazione per delinquere di tipo mafioso), è obbligatoria. Vale a dire che ci sono diversi livelli di custodia cautelare e, a seconda delle esigenze, si applicano quelle più lievi o quelle più pesanti. Il carcere dovrebbe essere l’extrema ratio.
Ho usato il condizionale perché in Italia sembra che la misura cautelare sia diventata una moda, a maggior ragione quella in carcere. Tant’è che la maggior parte dei detenuti in Italia non sono persone condannate, ma persone in attesa di giudizio.
Questo potrebbe entrare in contraddizione con quanto vi ho detto sopra, circa l’ingiusta detenzione. Invece no, non entra in contraddizione. Tutt’altro. Proprio perché l’Italia fa un cattivo uso della giustizia e del sistema carcerario, è sempre presa a schiaffoni dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.
Piccola digressione e poi torniamo sui Marò [Ndr. Non so se ve ne ricordate, ve ne ho fatto un accenno nell’articolo sui rifugiati, e lì vi ho spiegato che la Corte europea opera in applicazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) del 1950, adottata dal Consiglio d’Europa – non dall’Unione Europea! – composta da moltissimi Stati: qui vi posto un’immagine che ne riassume la composizione così vi rimane più impresso]
Dunque dicevo: l’Italia prende schiaffoni. Sì, per violazione dell’art. 6 di questa Convenzione. Qui vi riporto solo i primi due commi, però cliccando su questo link trovate tutta la Convenzione in italiano e potete spulciarvela, se vi va.
Art.6:
“1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l’accesso alla sala d’udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell’interesse della morale, dell’ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia.
2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata. ”
NB. La Convenzione che vi riporto obbliga l’Italia, non l’India che non ne fa parte. A ogni modo, questo articolo rispecchia un diritto universalmente riconosciuto e che quindi obbliga anche l’India. Paradosso: il diritto al giusto processo è un diritto che noi, Europa continentale, abbiamo “imparato” dal Common Law, diritto anglosassone, di cui l’India fa parte; perciò è un diritto che loro dovrebbero voler tutelare più di quanto facciamo noi..
Tuttavia, l’ultima sonora sberla per le carceri italiane è stata l’arci-nota (sempre per noi internazionalisti) sentenza Torreggiani del gennaio 2013. Non starò qui a narrarvi i fatti, ma vi dirò qual è la conclusione: Italia condannata perché si considera il trattamento riservato ai detenuti come trattamento inumano e degradante (vedi spazi ristretti, mancanza di acqua calda e simili) e si invita l’Italia a utilizzare misure alternative al carcere (visto che appunto nella maggior parte dei casi la detenzione era qualcosa di sproporzionato!). Dal momento che il problema italiano era considerato un problema di sistema e strutturale, l’Italia avrebbe avuto un anno di tempo per attuare misure adatte a migliorare le cose.
Risultato: ricordate lo svuota-carceri del 2014? Ecco, siccome siamo abituati a trattate le cose in modo emergenziale, il governo Letta si è ritrovato a firmare, dopo l’approvazione last minute da parte del Senato il 19 febbraio 2014, un bel decreto che risolveva il problema dello sfollamento semplicemente facendo uscire di prigione le persone, per lo più con sconti di pena dei già condannati piuttosto che con la riduzione delle misure cautelari. A onor del vero, qualche correttivo l’hanno previsto, ma di certo non era l’intervento strutturale richiesto dalla Corte.
A ‘sto giro l’abbiamo “sfangata” e, almeno fino a che le carceri non si riempiranno di nuovo in maniera asfissiante, la Corte non ci bacchetterà di nuovo. Ennesima dimostrazione che quando non rispettiamo il diritto internazionale, le mancanze si riversano su noi cittadini. Chi ha pagato davvero per lo svuota-carceri?
Tornando a noi e spiegandovi perché ho citato questa sentenza nel caso dei Marò: il punto è che la condanna dell’Italia nel caso Torreggiani è avvenuta non per l’articolo 6 che vi ho citato su, ma per l’art. 3 che vi ho già nominato in un precedente articolo (ricordate il caso Hirsi, per il respingimento collettivo verso la Libia?). Ora mi capirete meglio.
IL RIENTRO INDIA
Partiamo dall’ultima violazione in ordine di tempo che l’Italia ha commesso nel caso Marò. L’Italia NON avrebbe dovuto in nessun modo farli tornare in India, una volta che erano rientrati sul territorio italiano. Per diverse ragioni, ma la prima e principale perché facendoli rientrare l’Italia ha violato – nuovamente – l’art. 3 della CEDU. Sì, sempre lui. Prendiamo sempre bastonate per la violazione di questo articolo ma non impariamo mai, mai, e facciamo danni su tutti i fronti: già solo con i miei articoli vi ho portato tre esempi su cui la violazione di questo solo unico articolo provoca conseguenze: migrazioni, detenuti, marò.
Perché sarebbe stato legittimo, anzi obbligatorio, non farli rientrare? L’applicazione dell’art. 3 (che molto brevemente recita “Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti”) comporta il divieto di espatrio di persone che sono sotto la custodia dello Stato italiano (sia che si tratti di cittadini italiani che stranieri) verso Stati in cui possono essere sottoposti a tortura, trattamenti inumani e degradanti. E in tali trattamenti si ricomprende la pena di morte.
Per esempio l’Italia ha il divieto di estradizione verso i civilissimi Stati Uniti per tutte quelle persone che negli USA sono stati condannati alla pena di morte o sarebbero processati per reati puniti con la pena di morte.
E non sarebbe solo una violazione dell’art. 3: è una violazione anche della nostra Costituzione. Restituendo i Marò l’Italia HA VIOLATO LA COSTITUZIONE (art. 27, che vi riporto per intero:
“La responsabilità penale è personale.
L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte”).
E non lo dico io. E non è una novità. All’università il caso di scuola è quello di Pietro Venezia, non so chi di voi lo ricorda. Era il 1996, governo Dini.
Riepilogo brevemente il fatto: Vigilia di Natale del 1993. Pietro Venezia, 40 anni, proprietario di un ristorante italiano di Miami, spara cinque colpi di pistola contro l’agente del Fisco dello Stato della Florida, uccidendolo. Accusato di omicidio di primo grado, Venezia rischia la pena capitale e si dà alla fuga. Arrestato nel 1994 in Italia, comincia il braccio di ferro sull’estradizione. Dall’America arriva la garanzia che l’italiano non sarà condannato a morte e secondo la Convenzione europea di estradizione del 1957 (quindi firmata decenni prima che all’interno degli Stati del Consiglio di Europa si bandisse la pena di morte) «se il reato per il quale è richiesta l’estradizione è punibile con la pena di morte secondo le leggi del Paese richiedente (…) l’estradizione potrà essere rifiutata a meno che la parte richiedente non dia assicurazioni, ritenute sufficienti dalla parte richiesta, che la pena di morte non verrà eseguita». E questo era confermato dall’art. 698 del nostro Codice penale (che non era stato nel frattempo aggiornato). Alla fine del 1995 il ritorno in Florida pareva inevitabile.
Tuttavia, ripeto, questo contrastava e con la nostra Costituzione e con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, così nel giugno 1996 con una sentenza che diviene storica la Consulta (la nostra Corte costituzionale) dichiara l’incostituzionalità dell’articolo 698 negando definitivamente l’estradizione: Pietro Venezia resta in carcere in Italia. NESSUNA GARANZIA PUO’ ESSERE LA BASE GIURIDICA DELL’ESTRADIZIONE DI UN CITTADINO ITALIANO VERSO UNO STATO CHE APPLICHI LA PENA DI MORTE.
Vi rendete conto della portata di quello che ho appena scritto vero?
Con la garanzia indiana noi non ci facevamo nulla…
Se non si voleva agire solo per via politica, con una decisione di divieto di rimpatrio, era sufficiente che la procura di Roma presso cui è aperto il caso, per omicidio, a carico dei due Marò imponesse una misura semplice semplice come l’obbligo di firma per cui i fucilieri erano obbligati a rimanere in Italia. Questa però era un sovrappiù. La decisione politica di divieto di espatrio sarebbe stata null’altro che rispettare la nostra Costituzione. Già da sola bastava.
Tutto questo implica che, fosse mai uno dei due Marò o entrambi si rivolgessero alla Corte europea dei diritti dell’uomo, l’Italia potrebbe ricevere l’ennesima sberla.
Delle violazioni compiute dall’India nel caso del rientro, parleremo un’altra volta. Ma ripeto quello che ho detto nel primo articolo dedicato ai marò: l’ambasciatore è una figura sacra. Non lo si può sequestrare, neppure per eventuale parola data e disattesa. Non gli si può impedire di lasciare uno Stato. Considerate che anche nel caso in cui ci sia la guerra tra due Stati (es. Italia contro Francia), l’Italia non può impedire all’ambasciatore francese di lasciare il territorio italiano. GIAMMAI. Neppure nei conflitti armati un ambasciatore va toccato. Non esistono eccezioni.
INGRESSO NEL MARE TERRITORIALE
Anche su questo punto la violazione indiana la raccontiamo in un altro articolo. Parliamo del pasticcio italiano…
Sull’ingresso nel mare territoriale, le versioni erano due:
Quella italiana. Circa 3 ore dopo l’incidente, le autorità indiane hanno comunicato all’Enrica Lexie che avevano catturato una nave pirata e le chiedevano di rientrare in porto per effettuarne il riconoscimento. Giunti al porto, vengono a sapere che due dei sospetti pirati erano morti.
Quella indiana: inizialmente l’Enrica Lexie non voleva collaborare così lo Stato costiero ha dovuto fare pressioni e mandare guardia costiera ed elicotteri della marina. Peggio mi sento: uso della forza o minaccia dell’uso della forza per far rientrare una nave dall’alto mare nel mare territoriale… Praticamente un pugno nello stomaco alla Convenzione di Montego Bay (sul diritto del mare).
Ma per oggi ci soffermiamo sulla posizione italiana: l’Italia né sotto pressione né su invito alla collaborazione avrebbe dovuto far entrare l’Enrica Lexie nel mare territoriale indiano. Infatti, l’obbligo di cooperazione previsto dall’art. 100 della Convenzione sul diritto del mare non fa cenno alcuno al fatto che si debba entrare nel mare territoriale a fare riconoscimenti… in caso, il riconoscimento posso farlo dovunque. La cooperazione è un’altra cosa.
E se fosse vera la versione indiana, l’Italia avrebbe dovuto denunciare l’accaduto all’ONU, e al Consiglio di sicurezza in particolare.
Questo errore ha pregiudicato tutto il seguito.
Difatti, con l’ingresso nel mare territoriale l’India è diventato Stato del foro, cioè quello competente a pronunciarsi.
Mi spiego meglio, perché mi rendo conto che può essere un passaggio complicato.
Dunque, nel diritto esistono due categorie: competenza e giurisdizione. In Italia abbiamo per esempio tre giurisdizioni: quella penale, quella civile e quella amministrativa. Quindi è qualcosa che riguarda, per farvela molto semplicistica, la materia di cui ci andiamo ad occupare.
La competenza invece riguarda altri criteri: ad esempio quello territoriale. Per un fatto avvenuto a Roma è competente il tribunale di Roma, non quello di Firenze. Ma anche quando mi rivolgo al tribunale di Roma, devo azzeccare la giurisdizione. Non posso chiedere al giudice civile di giudicare un caso di omicidio. O al TAR di decidere su un contratto di locazione! Ma che succede se io mi rivolgo al giudice amministrativo, quindi il TAR (l’Italia, entrando nel mare territoriale è come se avesse fatto domanda al TAR, in metafora), ma su un fatto per cui il TAR non ha giurisdizione? Ebbene, non è che il TAR può ignorarmi. Il TAR mi dovrà rispondere, ormai è stato investito della questione. Ma l’unica e sola risposta che potrà darmi è: “Mi dispiace, caro Signor X. Io non ho GIURISDIZIONE. Per il suo caso deve andare dal giudice civile”.
Così, la Corte indiana doveva ormai rispondere, ma l’unica risposta che poteva dare era: “Io NON HO GIURISDIZIONE. LA GIURISDIZIONE SUL CASO SPETTA ALL’ITALIA”. E invece da anni ormai rinvia e inventa modi per allungare il brodo.
Comunque, l’errore a monte è stato italiano.
LA CONSEGNA DEI FUCILIERI DI MARINA
Mentre il diritto di visita sulle navi è ammesso, il sequestro delle armi dei Marò (che sono proprietà dello Stato italiano!) e il loro arresto non doveva essere consentito. Il comandante della nave, seppur commerciale, è comunque un pubblico ufficiale: aveva il potere di impedire il tutto. E ne aveva anche l’obbligo.
Inizialmente non si capiva se fosse stato l’armatore o il Ministero della Difesa ad autorizzare la consegna. In entrambi i casi, abbiamo un’altra bella violazione.
Infatti, i Marò sono coperti da immunità funzionale. Nel diritto internazionale le immunità sono due: quella personale (legata alla persona, ad esempio Capo dello Stato, del governo, ecc.) e quella funzionale (legata alle funzioni. Teoricamente anch’io potrei esserne coperta se vengo delegata dallo Stato italiano a una qualche missione all’estero!). I marò erano militari in servizio, rispondevano gerarchicamente a persone inquadrate a loro volta in una gerarchia, e si trovavano a bordo dell’Enrica Lexie in virtù di una legge italiana oltre che in un più ampio contesto internazionale.
Vi racconto solo quest’ultima cosa e poi chiudiamo l’articolo di oggi. Come nasce l’idea di militari a bordo di navi mercantili?
Dunque, alcuni stati c.d. open registry (Bahamas, Isole Marshall, Panama, Liberia) hanno le c.d. bandiera ombra (o bandiera di comodo. Cioè le bandiere di Stati che hanno regole di registrazione più agevoli e semplici, per cui molti mercantili decidono di utilizzarle per avere un regime di favore. Potremmo definirli i “paradisi fiscali” per i mercantili). Tuttavia, questi Stati non hanno una propria marina che possa difendere i mercantili battenti la loro bandiera. Allora, che hanno fatto? Hanno adottato una risoluzione congiunta nel 2009 che prevedeva l’utilizzo di contractors (totalmente privati!) a bordo delle loro navi.
Pratica approvata da alcuni Stati, ma totalmente disapprovata dall’IMO (che è l’Organizzazione Marittima Internazionale) che in linea di massima preferisce misure meno “violente”, quali l’utilizzo degli idranti o di segnalazioni luminose per allontanare i pirati. Si è capito però ben presto che tali rimedi erano inefficaci e allora l’IMO ha dato l’ok a militari a bordo che agivano come organi dello stato. E qui torniamo all’immunità funzionale: quando agisci come organo dello Stato sei immune.
Essere immune non significa che non sei processato e quindi puoi compiere qualunque misfatto e passarla liscia. NO. L’immunità è immunità dalla giurisdizione di Stati che non siano il tuo Stato di cittadinanza. Tradotto: se i marò hanno commesso un reato, saranno processati, ma non dall’India né da alcun altro Stato. Solo dall’Italia!
Dalla ricostruzione fatta, sembra che l’Enrica Lexie al momento dell’attacco (sì, l’Enrica Lexie ha subito un attacco pirata, il dubbio è se dall’altro lato c’era il St.Antony o un’altra imbarcazione!) non abbia né cambiato rotta né usato gli idranti costringendo quindi di fatto i Marò a sparare. Tuttavia, la normativa antipirateria prevede espressamente che non è punibile il militare che, in difesa, fa uso o ordina di fare uso delle armi. Quindi i marò possono considerarsi responsabili solo e unicamente se hanno agito con imprudenza, senza valutare bene le circostanze di fatto o in violazione degli ordini ricevuti.
A ogni modo, errori gravi, grossolani e commessi in serie dall’Italia… non si capisce bene se per sbadataggine, per imprudenza, per incompetenza o altri interessi. Fatto sta che a pagare adesso sono i due Marò.
di Irene Piccolo
Fonte: http://www.ameimportasoltantodisapere.com/#!Caso-Mar%C3%B2-pasticci-italiani%E2%80%A6/c1n6/562df5680cf24d7704e4bcae